1. La legge dello Stato può determinare i princìpi fondamentali cui la regione autonoma deve conformarsi nelle seguenti materie:
a) commercio con l'estero e cooperazione internazionale;
b) promozione dell'occupazione, tutela e sicurezza del lavoro;
c) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione
d) professioni;
e) ricerca scientifica e tecnologica; sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
f) alimentazione e tutela dei consumatori;
g) ordinamento sportivo;
h) servizi di protezione civile;
i) governo del territorio, con esclusione dell'urbanistica e dell'edilizia; tutela del paesaggio;
l) ordinamento e organizzazione dei porti e degli aeroporti civili, fatta salva la particolare disciplina del porto di Trieste discendente da accordi internazionali e da specifiche leggi nazionali;
m) grandi reti di trasporto e di navigazione;
n) ordinamento della comunicazione;
o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
p) previdenza complementare e integrativa;
q) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
r) valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali;
s) enti di credito e fondazioni bancarie;
t) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
u) tutela della salute, per i soli aspetti concernenti la profilassi e la prevenzione delle malattie, nonché la vigilanza sui farmaci e sulle pratiche mediche.