Art. 57.
(Potestà legislativa concorrente).

      1. La legge dello Stato può determinare i princìpi fondamentali cui la regione autonoma deve conformarsi nelle seguenti materie:

          a) commercio con l'estero e cooperazione internazionale;

          b) promozione dell'occupazione, tutela e sicurezza del lavoro;

          c) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione

 

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dell'istruzione e della formazione professionali;

          d) professioni;

          e) ricerca scientifica e tecnologica; sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

          f) alimentazione e tutela dei consumatori;

          g) ordinamento sportivo;

          h) servizi di protezione civile;

          i) governo del territorio, con esclusione dell'urbanistica e dell'edilizia; tutela del paesaggio;

          l) ordinamento e organizzazione dei porti e degli aeroporti civili, fatta salva la particolare disciplina del porto di Trieste discendente da accordi internazionali e da specifiche leggi nazionali;

          m) grandi reti di trasporto e di navigazione;

          n) ordinamento della comunicazione;

          o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

          p) previdenza complementare e integrativa;

          q) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

          r) valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali;

          s) enti di credito e fondazioni bancarie;

          t) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

          u) tutela della salute, per i soli aspetti concernenti la profilassi e la prevenzione delle malattie, nonché la vigilanza sui farmaci e sulle pratiche mediche.

 

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